Art. 11 Impianti e apparecchiature di controllo 1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici, sono conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'allegato III al presente decreto, nonche' ai requisiti stabiliti dalla autorita' competente. 2. Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni sono periodicamente sottoposte a verifica della conformita' metrologica, secondo le modalita' previste dalla autorita' competente nel rispetto degli intervalli minimi indicati al punto II dell'allegato III.