Art. 12 Centri di controllo 1. I controlli tecnici sono effettuati a cura degli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e da quanto disposto dalla autorita' competente. 2. I centri di controllo privati sono autorizzati ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dei correlati articoli 238, 239, 240 e 241 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. 3. Al fine di soddisfare i requisiti minimi, in termini di gestione della qualita', i centri di controllo rispettano i requisiti stabiliti dall'autorita' competente. I centri di controllo assicurano l'obiettivita' e l'elevata qualita' dei controlli tecnici.