Art. 13 Ispettori 1. I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'Allegato IV del presente decreto, e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle disposizioni attuative del Ministero. E' facolta' del Ministero introdurre requisiti supplementari specifici in materia di competenza e formazione. I requisiti per l'abilitazione degli ispettori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale sono disciplinati a norma del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Nel rispetto delle competenze fra enti amministrativi, i soggetti indicati dalla autorita' competente rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato IV, punto 1. Tale certificato contiene almeno le informazioni, di cui all'allegato IV, punto 3. 2. Gli ispettori gia' autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all'Allegato IV, punto 1. 3. Al momento di effettuare un controllo tecnico, l'ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialita' ed obiettivita' secondo quanto stabilito con provvedimento della autorita' competente. 4. La persona che presenta il veicolo al controllo e' informata delle carenze riscontrate e da correggere. 5. I risultati del controllo tecnico non possono essere modificati, fatto salvo i casi previsti dalla autorita' competente.