Art. 14 Supervisione dei centri di controllo 1. La supervisione dei centri di controllo e' effettuata dall'organismo di supervisione. 2. L'organismo. 3. L'autorita' competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato alle lettere a), b), c), d), del punto 3 dell'allegato V. 4. I centri di controllo pubblici sono esentati dal possesso dei requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.