Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai veicoli con una velocita' di progetto superiore a 25 km/h, appartenenti alle seguenti categorie, come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, dal regolamento UE n. 167/2013 e dal regolamento UE n. 168/2013: a) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non piu' di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente - veicoli della categoria M1; b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi piu' di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente - veicoli delle categorie M2 e M3; c) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate - veicoli della categoria N1; d) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate - veicoli delle categorie N2 e N3; e) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonche' per l'alloggiamento di persone - veicoli delle categorie O1, O2, O3 e O4; f) ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli - veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e; g) trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocita' massima di progetto superiore a 40 Km/h; h) veicoli atipici di cui all'art. 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con una velocita' massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano solo nel territorio italiano. 3. Per le macchine agricole e operatrici, ad esclusione dei veicoli indicati al comma 1, lettera g), si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 20 maggio 2015. 4. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.