Art. 5 Data e frequenza dei controlli 1. I veicoli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguenti intervalli: a) veicoli delle categorie M1, N1, O1 ed O2: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; b) veicoli della categoria M1 in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno; c) trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocita' di massima di progetto superiore a 40 km/h: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; d) veicoli della categoria L: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; e) veicoli della categoria L, classificati come motoveicoli ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano servizio di piazza o di noleggio con conducente: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno; f) veicoli atipici, ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno. 2. Le operazioni inerenti le revisioni dei veicoli hanno inizio il 2 gennaio di ogni anno e sono effettuate secondo il seguente calendario: a) i veicoli di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) i veicoli di cui al comma 1, lettere a) e d), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) i veicoli di cui al comma 1, lettera c), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. L'autorita' competente, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti, puo' ordinare in qualsiasi momento la revisione dei veicoli. 4. In caso di incidente stradale, a seguito del quale i veicoli a motore o i rimorchi abbiano subito danni di tale gravita' da poter sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia all'autorita' competente per la adozione del provvedimento di revisione straordinaria.