Art. 8 
 
                      Certificato di revisione 
 
  1. A seguito della  effettuazione  della  revisione,  i  centri  di
controllo rilasciano un certificato di revisione che contiene  almeno
gli elementi, di cui all'allegato II al presente decreto.  Una  copia
cartacea di tale  certificato  e'  rilasciata  alla  persona  che  ha
presentato il veicolo al controllo. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.   5,   in   caso   di
re-immatricolazione di un veicolo  gia'  immatricolato  in  un  altro
Stato  membro  dell'Unione  europea,  il  certificato  di   revisione
rilasciato  da  tale  Stato  e'  riconosciuto  valido  in  Italia   a
condizione che tenga conto della frequenza dei controlli  in  Italia.
In  caso  di  dubbio,  deve  essere  verificata  la   validita'   del
certificato di revisione prima di riconoscerlo. 
  3.  Il  certificato  di  revisione  rimane  valido   in   caso   di
trasferimento di proprieta' del veicolo  relativamente  al  quale  e'
stato rilasciato un valido attestato di controllo tecnico periodico. 
  4. A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021,  i
centri  di  controllo  comunicano  per  via  elettronica  al   Centro
elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- Direzione generale per la motorizzazione le informazioni  contenute
nei certificati di revisione da essi rilasciati  e,  contestualmente,
l'invio dell'esito della revisione al CED. Le  informazioni  predette
devono essere conservate dal CED del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale  per  la  motorizzazione,  per  un
periodo di almeno quarantotto mesi. 
  5. Durante la revisione e' effettuato il controllo e la lettura del
contachilometri, se di  normale  dotazione;  il  dato  relativo  alla
lettura e' messo a disposizione degli ispettori per via  elettronica.
La manomissione del contachilometri e' punibile ai sensi del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.