Art. 9 Esito delle revisioni e autorizzazioni alla circolazione 1. Salvo quanto previsto al comma 4, a chiunque circola, dopo le rispettive scadenze, con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 2. Qualora la revisione abbia avuto esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione, il veicolo stesso puo' continuare a circolare in deroga alla scadenza di cui all'art. 5, fino a un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo. In tal caso, sulla carta di circolazione viene apposta la dicitura «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese». Resta fermo l'obbligo del ripristino della prescritta efficienza e l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Il ripristino dell'efficienza deve risultare da apposita documentazione. 3. In caso di anormalita' o difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione e' apposta la dicitura «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Puo' circolare solo per essere condotto in officina». Tale dicitura costituisce autorizzazione al veicolo per essere condotto a riparazione nel corso della stessa giornata in cui la dicitura e' stato apposta, con osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 4. In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, e' consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992. L'agevolazione di cui al primo periodo riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), e non e' consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata.