Art. 15 Diritti di controllo 1. Qualora si siano riscontrate carenze in seguito a un controllo piu' approfondito, si applicano le tariffe in materia di operazioni di revisione previste dalla legge n. 870 del 1° dicembre 1986. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' operative per l'applicazione delle tariffe indicate al comma 1 e i compensi per gli ispettori di cui all'art. 8, comma 3.