Art. 15 
 
                        Diritti di controllo 
 
  1. Qualora si siano riscontrate carenze in seguito a  un  controllo
piu' approfondito, si applicano le tariffe in materia  di  operazioni
di revisione previste dalla legge n. 870 del 1° dicembre 1986. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinate le modalita' operative per l'applicazione  delle  tariffe
indicate al comma 1 e i compensi per gli ispettori di cui all'art. 8,
comma 3.