Art. 17 
 
                Designazione di un punto di contatto 
 
  1. Ai fini del presente decreto, il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli
affari  generali  ed  il  personale  -  Direzione  generale  per   la
motorizzazione, e' designato punto di contatto. In tale ambito: 
    a) garantisce il coordinamento con i punti di contatto  designati
dagli altri Stati membri dell'Unione europea  per  quanto  riguardale
azioni intraprese a norma dell'art. 18; 
    b) inoltra alla Commissione europea i dati di cui all'art. 20; 
    c) assicura, se del caso, qualsiasi altro scambio di informazioni
e  l'assistenza  ai  punti  di  contatto  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea.