Art. 18 Cooperazione tra gli Stati membri della Unione europea 1. Qualora in un veicolo non immatricolato in Italia in cui avviene il controllo siano rilevate carenze gravi o pericolose o carenze che portano alla limitazione o al divieto dell'utilizzazione del veicolo, il punto di contatto notifica al punto di contatto dello stato membro dell'Unione europea di immatricolazione del veicolo i risultati del controllo. Tale notifica contiene gli elementi della relazione di controllo su strada, di cui all'allegato IV, ed e' comunicata preferibilmente tramite i registri elettronici nazionali di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1071/2009. 2. Qualora in un veicolo siano riscontrate carenze gravi o pericolose, il punto di contatto puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione europea di immatricolazione del veicolo, tramite il punto di contatto di quest'ultimo Stato, di adottare opportuni provvedimenti, come sottoporre il veicolo a un ulteriore controllo tecnico a norma dell'art. 14.