Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai veicoli commerciali aventi una
velocita' di progetto superiore a 25 km/h  delle  seguenti  categorie
definite  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  19  novembre  2004,   di   recepimento   della   direttiva
2003/37/CE, e dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE: 
    a) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per  il
trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi piu' di otto posti  a
sedere oltre al  posto  a  sedere  del  conducente  -  veicoli  della
categoria M2 ed M3; 
    b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per  il
trasporto di merci e aventi massa massima superiore a 3,5  tonnellate
- veicoli della categoria N2 ed N3; 
    c) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto  di  merci  o
per l'alloggiamento di persone e aventi massa massima superiore a 3.5
tonnellate - veicoli delle categorie O3 ed O4; 
    d) trattori a ruote delle categorie  T1b,  T2b,  T3b,  T4b  e  T5
utilizzati principalmente sulle strade  pubbliche  per  il  trasporto
commerciale di merci su strada ed aventi  una  velocita'  massima  di
progetto superiore a 40 km/h. 
  2. Il presente decreto non  pregiudica  il  diritto  dell'autorita'
competente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), di  sottoporre  a
controlli tecnici su strada veicoli che esulano  dal  suo  ambito  di
applicazione, come i veicoli commerciali leggeri della  categoria  N1
aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate,  di  controllare
altri aspetti del trasporto e della  sicurezza  stradale,  oppure  di
procedere a controlli  in  luoghi  diversi  dalle  strade  pubbliche.
L'autorita' competente puo', altresi', limitare l'utilizzazione di un
particolare tipo di veicolo su determinate parti della rete  stradale
nazionale per ragioni di sicurezza stradale.