Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli che circolano su rotaia, o il suo rimorchio; b) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote, semovente, azionato da un motore con una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h; c) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; d) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato a un veicolo a motore, in modo che una parte di esso si appoggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale della sua massa e della massa del suo carico sia sopportata dal veicolo a motore; e) «carico»: tutte le merci collocate di norma nella o sulla parte di un veicolo progettata per sopportare un carico e che non sono permanentemente fissate al veicolo, compresi oggetti in contenitori quali gabbie, casse mobili o container, trasportati dai veicoli; f) «veicolo commerciale»: un veicolo a motore e il suo rimorchio o semirimorchio, utilizzato principalmente per il trasporto di merci o di passeggeri a fini commerciali, come il trasporto per conto terzi o il trasporto per conto proprio, o per altri fini professionali; g) «veicolo immatricolato in uno Stato membro»: un veicolo immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro dell'Unione europea; h) «intestatario di una carta di circolazione»: la persona fisica o giuridica al cui nome il veicolo e' immatricolato; i) «impresa»: un'impresa ai sensi dell'art. 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009; l) «controllo tecnico su strada»: un controllo tecnico su strada non preannunciato di un veicolo commerciale effettuato dall'autorita' competente o sotto la sua supervisione diretta; m) «strada pubblica»: una strada di pubblica utilita', quali le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; n) «controllo tecnico»: un'ispezione a norma dell'art. 3, paragrafo 9, della direttiva 2014/45/UE; o) «certificato di revisione»: verbale di controllo tecnico rilasciato dall'autorita' competente o da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico; p) «autorita' competente»: l'autorita' responsabile della gestione del sistema di controlli tecnici su strada compresa l'esecuzione di tali controlli: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la motorizzazione; q) «ispettore»: una persona autorizzata dall'autorita' competente a svolgere controlli tecnici su strada iniziali ovvero piu' approfonditi; r) «carenze»: difetti tecnici e altre tipologie di non conformita' riscontrati durante un controllo tecnico su strada; s) «controllo su strada in concertazione»: un controllo tecnico su strada effettuato congiuntamente dalla autorita' competente nazionale e da una o piu' autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea; t) «operatore»: la persona fisica o giuridica che utilizza il veicolo in quanto proprietario o che e' autorizzata dal proprietario a utilizzarlo; u) «unita' mobile di controllo»: sistema trasportabile di attrezzature di controllo necessario per effettuare controlli tecnici su strada piu' approfonditi e che si avvale di ispettori competenti ad effettuare controlli tecnici su strada piu' approfonditi; v) «impianto apposito per i controlli su strada»: un'area determinata per lo svolgimento di controlli tecnici su strada iniziali, ovvero piu' approfonditi, che puo' anche essere dotata di attrezzature di controllo installate in modo permanente.