Art. 5 Percentuale di veicoli da sottoporre a controllo 1. Per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), in ogni anno civile l'autorita' competente esegue un numero adeguato di controlli tecnici su strada iniziali proporzionato al numero complessivo di tali veicoli immatricolati nel proprio territorio, tenuto conto che il numero complessivo di tali controlli nel totale degli Stati dell'Unione e' pari almeno al cinque per cento del numero totale dei predetti veicoli immatricolati nell'Unione europea. 2. Le informazioni sui veicoli controllati sono comunicate alla Commissione europea a norma dell'art. 20, comma 1.