Art. 6 
 
               Sistema di classificazione del rischio 
 
  1. Per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)  e  c),
l'autorita' competente provvede affinche' le informazioni riguardanti
il numero e la gravita' delle carenze di cui all'allegato  II  e,  se
del caso,  all'allegato  III,  rilevate  nei  veicoli  gestiti  dalle
singole imprese siano inserite nel  sistema  di  classificazione  del
rischio istituito ai sensi dell'art. 11  del  decreto  legislativo  4
agosto 2008, n. 144. Per l'attribuzione ad un'impresa di  un  profilo
di rischio, l'autorita' competente puo' avvalersi dei criteri di  cui
all'allegato I. Tali informazioni sono utilizzate  per  sottoporre  a
controlli piu' rigorosi e frequenti  le  imprese  che  presentano  un
fattore di rischio elevato. Il sistema di classificazione del rischio
e' gestito dall'autorita' competente. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma  1,  l'autorita'  competente
per l'immatricolazione del veicolo utilizza le informazioni  ricevute
dalle autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 18, comma 1. 
  3.  L'autorita'  competente  puo'   prevedere   controlli   tecnici
volontari supplementari. Le informazioni sul rispetto degli  obblighi
di conformita' relativi alle condizioni dei  veicoli  risultanti  dai
controlli  volontari  possono  essere  prese  in  considerazione  per
migliorare il profilo di rischio di un'impresa.