Art. 7 
 
                           Responsabilita' 
 
  1. Il  certificato  di  revisione  relativo  al  controllo  tecnico
periodico piu' recente o la relativa copia o, in caso di  certificato
di  revisione  elettronico,  una   copia   cartacea   certificata   o
l'originale cartaceo di tale  certificato  e  la  relazione  relativa
all'ultimo controllo tecnico su  strada,  sono  tenuti  a  bordo  del
veicolo. 
  2. Le imprese ed  i  conducenti  di  un  veicolo  sottoposto  a  un
controllo  tecnico  su  strada  collaborano  con  gli   ispettori   e
consentono l'accesso al  veicolo,  alle  sue  parti  ed  a  tutta  la
documentazione utile ai fini del controllo. 
  3. Le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli
in  condizioni  di  sicurezza  e  conformita',  ferme   restando   le
responsabilita' del conducente di tali veicoli.