Art. 7 Responsabilita' 1. Il certificato di revisione relativo al controllo tecnico periodico piu' recente o la relativa copia o, in caso di certificato di revisione elettronico, una copia cartacea certificata o l'originale cartaceo di tale certificato e la relazione relativa all'ultimo controllo tecnico su strada, sono tenuti a bordo del veicolo. 2. Le imprese ed i conducenti di un veicolo sottoposto a un controllo tecnico su strada collaborano con gli ispettori e consentono l'accesso al veicolo, alle sue parti ed a tutta la documentazione utile ai fini del controllo. 3. Le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformita', ferme restando le responsabilita' del conducente di tali veicoli.