Art. 8 Ispettori 1. Nella selezione di un veicolo da sottoporre a un controllo tecnico su strada o nella effettuazione di detto controllo, gli ispettori non praticano alcuna discriminazione basata sulla nazionalita' del conducente o sul paese di immatricolazione o di immissione in servizio del veicolo. 2. Nell'eseguire un controllo tecnico su strada, l'ispettore ha l'obbligo di astenersi in caso di conflitti di interesse che possano in qualche modo influenzare l'imparzialita' e l'obiettivita' della sua decisione. 3. Agli ispettori e' dovuto un compenso non direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici su strada, iniziali o piu' approfonditi, da essi effettuati, determinato con il decreto di cui all'art. 15, comma 2. 4. I controlli tecnici su strada piu' approfonditi sono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione previsti dall'art. 13 e dall'allegato IV della direttiva 2014/45/UE. Gli ispettori, che effettuano controlli in appositi impianti per i controlli su strada o che utilizzano unita' mobili di controllo, devono soddisfare tali requisiti o requisiti equivalenti approvati dall'autorita' competente.