Art. 4 
 
                    Gestione dell'elenco speciale 
 
  1.  Il   Commissario   straordinario   provvede   all'aggiornamento
periodico dei dati contenuti nell'elenco speciale, sulla  base  delle
informazioni  fornite  dai  professionisti  e  dei   dati   emergenti
dall'attivita'  di  verifica  e  controllo   effettuata   su   quanto
dichiarato. 
  2. Il Commissario straordinario  rifiuta  l'iscrizione  nell'elenco
speciale: 
    a) in caso di  accertata  insussistenza  dei  requisiti  previsti
dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come  modificato
dall'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  della  presente  ordinanza  e
dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati  «A»  e
«B» alla presente ordinanza; 
    b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art.
3, commi 3 e 4; 
    c) nelle  ipotesi  previste  dall'art.  5,  paragrafo  §2,  degli
allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; 
    d) nelle  ipotesi  previste  dall'art.  6,  paragrafo  §5,  degli
allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; 
    e) nelle ipotesi previste dall'art. 1,  comma  5,  dell'ordinanza
commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall'art. 5
della presente ordinanza; 
    f) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma  5,  primo  periodo,
dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016. 
  3.  Il  Commissario  straordinario  dispone  la  cancellazione  dei
professionisti iscritti nell'elenco speciale: 
    a) in caso di accertata insussistenza,  anche  sopravvenuta,  dei
requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n.  12  del  9  gennaio
2017, come  modificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  della
presente ordinanza e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A)  ad  I)
degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; 
    b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art.
3, commi 3 e 4; 
    c) nelle  ipotesi  previste  dall'art.  5,  paragrafo  §2,  degli
allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; 
    d) nelle  ipotesi  previste  dall'art.  6,  paragrafo  §5,  degli
allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; 
    e) nelle ipotesi previste dall'art. 1,  comma  5,  dell'ordinanza
commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall'art. 5
della presente ordinanza; 
    f) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma  5,  primo  periodo,
dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016. 
  4. In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'elenco  speciale
ovvero di cancellazione del professionista  dall'elenco  speciale  e'
escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o
indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai
sensi del quinto comma dell'art. 34  del  decreto-legge  n.  189  del
2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.
229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45,
che,  ove  gia'  corrisposto  in  tutto  o  in  parte,  deve   essere
restituito.  Con  successivi  provvedimenti  commissariali   verranno
disciplinate le modalita' di restituzione da parte del professionista
del contributo percepito, il  recupero  coattivo  del  contributo  in
conformita' alle previsioni contenute negli articoli  17  e  seguenti
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., nonche'  le
modalita'  di  riversamento  in  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui  all'art.
4 del delle somme rimborsate o riscosse. 
  5.  Il  Commissario  straordinario  dispone   la   non   iscrizione
nell'elenco  speciale  ovvero  la  sospensione   del   professionista
iscritto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  2,  comma   5,
dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso  di
accertata incongruita' di piu' di tre schede AeDES.