Art. 4 Gestione dell'elenco speciale 1. Il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attivita' di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato. 2. Il Commissario straordinario rifiuta l'iscrizione nell'elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, commi 3 e 4; c) nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; d) nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; e) nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall'art. 5 della presente ordinanza; f) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016. 3. Il Commissario straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell'elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, commi 3 e 4; c) nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; d) nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza; e) nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall'art. 5 della presente ordinanza; f) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016. 4. In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'elenco speciale e' escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove gia' corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito. Con successivi provvedimenti commissariali verranno disciplinate le modalita' di restituzione da parte del professionista del contributo percepito, il recupero coattivo del contributo in conformita' alle previsioni contenute negli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., nonche' le modalita' di riversamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 4 del delle somme rimborsate o riscosse. 5. Il Commissario straordinario dispone la non iscrizione nell'elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruita' di piu' di tre schede AeDES.