Art. 2 
 
 
Ulteriori disposizioni in materia di strutture abitative di emergenza 
 
  1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari
colpiti dagli  eventi  sismici  assicurando  il  principio  del  buon
andamento dell'amministrazione,  i  soggetti,  che  in  possesso  dei
requisiti  presentano  istanza  di  assegnazione  di  SAE  ai   sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, decadono dai benefici di  cui
all'art.   4   del   medesimo   provvedimento    qualora    rinuncino
all'assegnazione   della   stessa   struttura   in   assenza    della
dimostrazione, attestata dal sindaco del comune  interessato,  di  un
evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto, che non consenta  di
adempiere all'impegno assunto in sede di richiesta.