Art. 2 Ulteriori disposizioni in materia di strutture abitative di emergenza 1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici assicurando il principio del buon andamento dell'amministrazione, i soggetti, che in possesso dei requisiti presentano istanza di assegnazione di SAE ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, decadono dai benefici di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento qualora rinuncino all'assegnazione della stessa struttura in assenza della dimostrazione, attestata dal sindaco del comune interessato, di un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto, che non consenta di adempiere all'impegno assunto in sede di richiesta.