Art. 4 Disposizioni finalizzate ad assicurare la prosecuzione delle attivita' degli Enti parco nazionali 1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' istituzionali degli Enti parco nazionali presenti nei territori interessati dagli eventi simici di cui alla presente ordinanza, le cui sedi sono state distrutte o dichiarate inagibili, i predetti Enti sono autorizzati a realizzare delle strutture temporanee destinate ad ospitare provvisoriamente i propri uffici. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i predetti enti provvedono, d'intesa con la Regione territorialmente competente, all'acquisizione, anche in locazione, di idonee strutture prefabbricate. 3. Alla predisposizione delle aree destinate ad ospitare le strutture temporanee provvedono gli stessi Enti parco nazionali, previa individuazione ed eventuale acquisizione delle medesime da parte dei comuni, e verifica di idoneita' e di congruita' economica delle soluzioni adottate da parte della Regione. 4. I soggetti di cui al presente articolo operano con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.