Art. 4 
 
 
Disposizioni  finalizzate  ad  assicurare   la   prosecuzione   delle
                attivita' degli Enti parco nazionali 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', delle attivita' istituzionali degli Enti parco nazionali
presenti nei territori interessati dagli eventi simici  di  cui  alla
presente ordinanza, le cui sedi sono  state  distrutte  o  dichiarate
inagibili, i  predetti  Enti  sono  autorizzati  a  realizzare  delle
strutture temporanee destinate ad ospitare provvisoriamente i  propri
uffici. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, i predetti enti  provvedono,
d'intesa    con    la    Regione     territorialmente     competente,
all'acquisizione,   anche   in   locazione,   di   idonee   strutture
prefabbricate. 
  3.  Alla  predisposizione  delle  aree  destinate  ad  ospitare  le
strutture temporanee provvedono  gli  stessi  Enti  parco  nazionali,
previa individuazione ed eventuale  acquisizione  delle  medesime  da
parte dei comuni, e verifica di idoneita' e di  congruita'  economica
delle soluzioni adottate da parte della Regione. 
  4. I soggetti di cui al presente articolo operano con i  poteri  di
cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.