Art. 7 
 
 
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena  operativita'
           del Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. Al fine di assicurare il necessario supporto del  personale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo operante
presso le quattro Unita' di crisi  regionali  (UCCR)  attivate  dallo
stesso  Ministero  per  la  salvaguardia  del  patrimonio   culturale
interessato dalla  situazione  di  emergenza  di  cui  alla  presente
ordinanza, in deroga all'art. 1, comma 236, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, a concorso per la  copertura  degli  oneri  conseguenti
alle ore di lavoro straordinario effettuate dal  medesimo  personale,
nel rispetto dei massimali mensili pro-capite stabiliti  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100496 del 7 marzo 2016,
si provvede, nel limite di euro 145.000,00, e  fino  alla  cessazione
dello stato di emergenza, a valere sulle risorse di cui  all'art.  10
della presente ordinanza.