Art. 7 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile 1. Al fine di assicurare il necessario supporto del personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo operante presso le quattro Unita' di crisi regionali (UCCR) attivate dallo stesso Ministero per la salvaguardia del patrimonio culturale interessato dalla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a concorso per la copertura degli oneri conseguenti alle ore di lavoro straordinario effettuate dal medesimo personale, nel rispetto dei massimali mensili pro-capite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100496 del 7 marzo 2016, si provvede, nel limite di euro 145.000,00, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'art. 10 della presente ordinanza.