Art. 9 
 
 
Disposizioni urgenti finalizzate  a  garantire  il  mantenimento  del
                           tessuto sociale 
 
  1. Al fine di garantire un adeguato  spazio  comune  che  funga  da
luogo di aggregazione in prossimita' ed a servizio della  popolazione
alloggiata  presso  le  SAE  di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza  n.
394/2016, i comuni sono autorizzati ad  utilizzare  donazioni,  anche
provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei  da
destinare alle predette attivita'. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le regioni,  d'intesa  con  i
comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica  di
idoneita' delle medesime, nonche' alla realizzazione delle  opere  di
urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della  citata
ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti
donanti. 
  3.  Alle  iniziative  di  cui  al  comma  1,  si  provvede   previa
approvazione, da parte delle  Regioni  territorialmente  interessate,
dei fabbisogni quantificati e  presentati  dai  comuni  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016. 
  4.  Al  fine  di  preservare  il  tessuto  sociale  nei   territori
interessati  dagli  eventi  sismici  in  rassegna,  i  comuni,   sono
autorizzati, ad accettare donazioni, provenienti  anche  da  soggetti
privati, di strutture temporanee da installare in aree anche  diverse
da quelle delle strutture abitative di emergenza di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza n.  394/2016  (SAE),  da  destinare  ai  nuovi  nuclei
familiari  sorti  successivamente  alla  verificazione  degli  eventi
simici indicati in premessa, in cui sia presente almeno un componente
avente diritto alle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 si procede con  le  modalita'
ed i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.