Art. 9 Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale 1. Al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimita' ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attivita'. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 le regioni, d'intesa con i comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneita' delle medesime, nonche' alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti. 3. Alle iniziative di cui al comma 1, si provvede previa approvazione, da parte delle Regioni territorialmente interessate, dei fabbisogni quantificati e presentati dai comuni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016. 4. Al fine di preservare il tessuto sociale nei territori interessati dagli eventi sismici in rassegna, i comuni, sono autorizzati, ad accettare donazioni, provenienti anche da soggetti privati, di strutture temporanee da installare in aree anche diverse da quelle delle strutture abitative di emergenza di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016 (SAE), da destinare ai nuovi nuclei familiari sorti successivamente alla verificazione degli eventi simici indicati in premessa, in cui sia presente almeno un componente avente diritto alle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 si procede con le modalita' ed i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.