Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12  settembre  2000  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Casciotta
d'Urbino» appartenenti  alla  categoria  «caseifici»,  nella  filiera
formaggi stagionati, individuata dall'art. 4 del  decreto  12  aprile
2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti  di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  Denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  Indicazioni  geografiche  protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.