IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  recante
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento per l'esecuzione  della  legge  14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre  1999,  come  modificato
dal decreto  ministeriale  30  maggio  2000,  recante  la  disciplina
nazionale della piccola pesca; 
  Visto il decreto  interministeriale  del  5  agosto  2002,  n.  218
recante «Regolamento di sicurezza per le navi  abilitate  alla  pesca
costiera»; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995,  recante  «Disciplina
del rilascio delle licenze di pesca»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  26  gennaio  2012,   recante
«Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di  licenza  di
pesca»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 30 maggio 2014, concernente  delega  di  attribuzioni
per taluni  atti  di  competenza  al  Sottosegretario  di  Stato  On.
Giuseppe Castiglione; 
  Visto il reg. (CE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto in particolare l'art. 20  del  reg.  (CE)  n.  1380/2013  che
prevede che lo Stato membro possa adottare misure non discriminatorie
per la conservazione e la  gestione  degli  stock  ittici  e  per  la
salvaguardia o il miglioramento dello stato  di  conservazione  degli
ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche  dalle  proprie
linee  di  base,  purche'  l'Unione  non  abbia  adottato  misure  di
conservazione e di gestione specificamente  per  questa  zona  o  che
affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato  membro
interessato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n.  1255/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto  il  Programma  operativo  FEAMP  2014/2020,   elaborato   in
conformita' al disposto dell'art. 17 del citato regolamento  (UE)  n.
508/2014 ed approvato dalla  Commissione  europea  con  decisione  di
esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 
  Considerato che  l'art.  3.14  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
508/2014 definisce la «pesca  costiera  artigianale»  come  la  pesca
praticata da pescherecci di lunghezza  fuori  tutto  inferiore  a  12
metri che non utilizzano gli  attrezzi  da  pesca  trainati  elencati
nella tabella 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 26/2004  della
commissione; 
  Considerato, altresi', che  il  successivo  art.  18  del  medesimo
regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che,  nell'ambito  del  predetto
Programma operativo, sia adottato «negli Stati membri nei quali oltre
1000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti  alla
pesca costiera artigianale, un piano d'azione  per  lo  sviluppo,  la
competitivita' e la sostenibilita' della pesca costiera artigianale»; 
  Considerato che, nell'allegato  7  del  Programma  operativo  FEAMP
2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 508/2014, viene descritto  il
Piano  di  azione  per  lo   sviluppo,   la   competitivita'   e   la
sostenibilita' della pesca costiera artigianale; 
  Considerato  che  questa  tipologia  di  pesca  rispetta  i  limiti
naturali del  mare,  seguendo  criteri  di  gestione  sostenibile  in
relazione alle normative ed alle regole cui e' assoggettata  ed  alle
tradizioni  e  consuetudini  del  mestiere,  nonche'  delle  relative
limitazioni dei mezzi; 
  Considerata la necessita' di definire, disciplinare e differenziare
la «piccola pesca» e  la  «piccola  pesca  artigianale»  al  fine  di
valorizzare le realta' territoriali nazionali e le tradizioni ad essa
legate,  nonche'  incentivare  l'aggregazione   tra   gli   operatori
interessati, migliorandone gli standard economici; 
  Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per il  riconoscimento
e la costituzione di Consorzi di gestione costituiti da imprese della
piccola pesca artigianale, singole o  associate,  che  esercitano  la
loro  attivita'  nella  giurisdizione   territoriale   dello   stesso
Compartimento marittimo; 
  Ritenuto opportuno far coincidere l'ambito  territoriale  di  detti
Consorzi  con  quello  dei  rispettivi  Compartimenti  marittimi   di
appartenenza; 
  Sentite le regioni e le competenti associazioni di categoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    1.1 «piccola pesca artigianale»: la pesca praticata da unita'  di
lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate  all'esercizio
della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con  uno
o piu' dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati: 
      i) Rete da posta calate (ancorate) GNS; 
      ii) Rete da posta circuitanti GNC; 
      iii) Reti a tremaglio GTR; 
      iv) Incastellate - Combinate GTN; 
      v) Nasse e Cestelli FPO; 
      vi) Cogolli e Bertovelli FYK; 
      vii) Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) LHP; 
      ix) Lenze a mano e a canna (meccanizzate) LHM; 
      x) Lenze trainate LTL; 
      xi) Arpione HAR; 
    1.2. «piccola pesca»: 
      a) la «piccola pesca artigianale»; 
      b) la pesca  praticata  da  unita'  di  lunghezza  fuori  tutto
inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della  pesca  costiera
locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o  piu'  dei  sistemi
e/o attrezzi da pesca di seguito indicati: 
        i) Piccola Rete derivante GND; 
        ii) Palangaro fisso LLS.