Art. 2 Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale 1. Le imprese della «piccola pesca artigianale», operanti nell'ambito dello stesso Compartimento marittimo, possono costituire un Consorzio di gestione (di seguito Consorzio). 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida al Consorzio la gestione, su base compartimentale, delle attivita' di «piccola pesca artigianale» esercitata entro le 6 miglia dalla costa e con le modalita' previste dai successivi articoli. 3. Il Consorzio puo' essere costituito su richiesta delle imprese di pesca interessate che: i) comprendano un numero di soci rappresentativo di almeno il 75% delle imprese che esercitano la «piccola pesca artigianale» nel Compartimento marittimo nel cui ambito territoriale si intende costituire il Consorzio, esclusivamente con gli attrezzi individuati al precedente art. 1.1 e che, ove annoverati nella licenza di pesca, rinuncino espressamente all'utilizzo di attrezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dal predetto art. 1.1; ii) nel proprio statuto prevedano: a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, la gestione e la tutela delle risorse che incidono nella fascia costiera delle 6 miglia dalla costa; b) i criteri per il finanziamento del Consorzio stesso e delle relative attivita'; c) lo sviluppo di strutture di supporto a terra dell'attivita' di produzione (mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.); d) la promozione di iniziative di valorizzazione della qualita' del pescato dei consorziati; e) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla «piccola pesca artigianale»; f) la massima collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino. 4. I Consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di riferimento. 5. Ciascun Consorzio deve determinare i criteri per l'autofinanziamento del consorzio stesso e delle relative attivita'. 6. I Consorzi gia' costituiti sulla base delle previsioni di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 1999, «Disciplina della piccola pesca», come modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio 2001, dovranno ricostituirsi qualora nel proprio statuto non abbiano i requisiti previsti dal presente articolo. 7. Gli statuti dei consorzi, sia di nuova costituzione sia preesistenti, devono in ogni caso essere trasmessi, per la loro approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 8. La procedura di approvazione, di cui al precedente comma 7, deve essere applicata anche in caso di modifica dello statuto.