Art. 3 Funzioni e compiti dei Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale 1. Al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza delle risorse alieutiche che insistono nella fascia costiera entro le 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento, il Consorzio e' tenuto ad affidare l'incarico del monitoraggio ad un Istituto scientifico riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consorzio e' tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di competenza, il programma delle attivita' di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo. Entro il 1° marzo di ciascun anno, il Consorzio predispone una dettagliata relazione sull'attivita' di gestione svolta nell'anno precedente, anche al fine di consentire un corretto monitoraggio delle misure e delle attivita' realizzate dal Consorzio stesso. 3. Il Consorzio, nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca, puo' proporre alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali misure tecniche da applicare all'interno delle 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento quali: a) i periodi per le catture; b) i limiti spaziali e temporali per l'utilizzo degli attrezzi consentiti; c) la regolarizzazione degli accessi alle zone di pesca; d) la previsione di ulteriori punti di sbarco rispetto a quelli esistenti; e) costituzione di aree riservate al ripopolamento; f) la possibilita' di stabilire, per le specie ittiche di interesse, taglie minime maggiori di quelle previste dalla normativa vigente; g) l'adozione di misure per la riduzione delle catture accessorie e degli scarti; h) il monitoraggio delle risorse prima e dopo l'adozione delle misure; i) l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori della filiera. 4. Il Consorzio puo', altresi', proporre ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse, tra le quali i limiti di catture per determinate specie, nonche' eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia. 5. Il Consorzio propone al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura le misure di gestione corredate del parere scientifico dell'Istituto scientifico designato. Il Ministero, in caso di valutazione positiva delle suddette misure, procede, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, alla loro approvazione con proprio provvedimento ovvero conferendone delega alla competente Capitaneria di porto. 6. Le misure tecniche di cui alle lettere da a) a i) del precedente comma 3, nonche' le eventuali ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse di cui al precedente punto 4, adottate secondo le procedure indicate al comma 5, sono obbligatorie per tutte le imprese che esercitano la pesca all'interno delle 6 miglia dalla costa nelle acque del Compartimento marittimo di riferimento. 7. Il coordinamento del controllo sul corretto operato dei consorzi e' affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.