Art. 3 
 
 
Funzioni e compiti dei Consorzi di gestione tra imprese della piccola
                          pesca artigianale 
 
  1. Al fine di disporre di dati aggiornati sulla  consistenza  delle
risorse alieutiche che insistono nella fascia  costiera  entro  le  6
miglia  dalla  costa  nell'ambito  del  Compartimento  marittimo   di
riferimento, il  Consorzio  e'  tenuto  ad  affidare  l'incarico  del
monitoraggio ad un Istituto scientifico  riconosciuto  dal  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
  2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consorzio e'  tenuto  a
trasmettere  alla  Direzione  generale  della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura, per il  tramite  della  Capitaneria  di  porto  di
competenza, il programma delle attivita' di  gestione  e  tutela  che
intende svolgere per l'anno successivo. Entro il 1° marzo di  ciascun
anno,   il   Consorzio   predispone   una    dettagliata    relazione
sull'attivita' di gestione svolta nell'anno precedente, anche al fine
di consentire un corretto monitoraggio delle misure e delle attivita'
realizzate dal Consorzio stesso. 
  3. Il Consorzio, nei limiti della disciplina vigente in materia  di
pesca, puo' proporre alla Direzione generale della pesca marittima  e
dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole,  alimentari
e forestali misure tecniche da applicare all'interno delle  6  miglia
dalla costa nell'ambito del Compartimento  marittimo  di  riferimento
quali: 
    a) i periodi per le catture; 
    b) i limiti spaziali e temporali per  l'utilizzo  degli  attrezzi
consentiti; 
    c) la regolarizzazione degli accessi alle zone di pesca; 
    d) la previsione di ulteriori punti di sbarco rispetto  a  quelli
esistenti; 
    e) costituzione di aree riservate al ripopolamento; 
    f) la  possibilita'  di  stabilire,  per  le  specie  ittiche  di
interesse, taglie minime maggiori di quelle previste dalla  normativa
vigente; 
    g) l'adozione di misure per la riduzione delle catture accessorie
e degli scarti; 
    h) il monitoraggio delle risorse prima e  dopo  l'adozione  delle
misure; 
    i) l'informazione e la sensibilizzazione  degli  operatori  della
filiera. 
  4. Il Consorzio puo', altresi', proporre ulteriori misure idonee ad
assicurare la gestione razionale delle risorse, tra le quali i limiti
di catture per determinate specie, nonche' eventuali sanzioni  per  i
soci che abbiano violato le norme in materia. 
  5. Il Consorzio propone  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali - Direzione generale della pesca  marittima  e
dell'acquacoltura  le  misure  di  gestione  corredate   del   parere
scientifico dell'Istituto scientifico  designato.  Il  Ministero,  in
caso di valutazione positiva delle suddette misure, procede, entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta, alla  loro  approvazione  con
proprio provvedimento  ovvero  conferendone  delega  alla  competente
Capitaneria di porto. 
  6. Le misure tecniche di cui alle lettere da a) a i) del precedente
comma 3, nonche' le eventuali ulteriori misure idonee  ad  assicurare
la gestione razionale delle risorse di cui  al  precedente  punto  4,
adottate secondo le procedure indicate al comma 5, sono  obbligatorie
per tutte le imprese che esercitano  la  pesca  all'interno  delle  6
miglia  dalla  costa  nelle  acque  del  Compartimento  marittimo  di
riferimento. 
  7. Il coordinamento del controllo sul corretto operato dei consorzi
e' affidato al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali -   Direzione   generale   della    pesca    marittima    e
dell'acquacoltura.