Art. 2 
 
  L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11
marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo  «Ripartizione
del Fondo Nazionale per il  concorso  finanziario  dello  Stato  agli
oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario» e'  sostituito
dell'articolo di seguito riportato: «Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  emanare,  sentita  la  Conferenza
Unificata sono ripartite entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  le
risorse stanziate sul fondo. 
  La ripartizione delle risorse  di  cui  al  periodo  precedente  e'
effettuata per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate
alla Tabella 1 e per il residuo 10 per cento  sulla  base  di  quanto
previsto al successivo Art. 3. 
  A titolo di anticipazione il 60 per cento delle  risorse  stanziate
sul Fondo e' ripartito ed  erogato  alle  Regioni  sulla  base  delle
percentuali di cui alla Tabella 1 e  con  le  modalita'  indicate  al
comma 6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
  Il residuo 40 per  cento  delle  risorse  stanziate  sul  fondo  e'
erogato su base mensile a decorrere dal mese  di  agosto  di  ciascun
anno.»