Art. 3 L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Riparto quota risorse subordinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1» e' sostituito dall'articolo di seguito riportato: «La quota del 10 per cento delle risorse stanziate sul fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario e' attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla tabella 1. Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all'art. 1, la quota di cui al periodo precedente e' assegnata integralmente. Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'art. 1 siano raggiunti parzialmente, alla regione e' assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate: a) 30 per cento per una offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; b) 60 per cento per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) 10 per cento per la definizione di livelli occupazionali appropriati. Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi si provvede ai sensi del successivo art. 5. Le decurtazioni delle risorse finanziarie, accertate a seguito della verifica di cui ai periodi precedenti, sono applicate con il decreto di riparto di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, relativo all'anno successivo a quello in cui e' effettuata la citata verifica. A decorrere dal 2017, il piano di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, tiene conto delle eventuali correzioni, comunicate dalle aziende di trasporto pubblico locale all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, dei dati utilizzati l'anno precedente per la verifica degli indicatori di cui sopra con l'eventuale conseguente integrazione o riduzione delle risorse attribuite alle regioni interessate.»