Art. 3 
 
  L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11
marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Riparto quota
risorse subordinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
1» e' sostituito dall'articolo di seguito riportato: «La quota del 10
per cento delle risorse stanziate sul fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli  oneri  del  trasporto  pubblico  locale
anche ferroviario  e'  attribuita  a  ciascuna  regione  prendendo  a
riferimento la percentuale di cui alla tabella 1. 
  Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati  all'art.
1, la quota di cui al periodo precedente e' assegnata integralmente. 
  Nel caso in cui gli obiettivi di cui  all'art.  1  siano  raggiunti
parzialmente, alla regione e' assegnata parte della quota di  cui  al
comma 1, con le percentuali di seguito riportate: 
    a) 30 per cento per una offerta di  servizio  piu'  idonea,  piu'
efficiente ed economica  per  il  soddisfacimento  della  domanda  di
trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti
in eccesso in relazione alla domanda e il  corrispondente  incremento
qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
    b) 60 per cento per il progressivo incremento  del  rapporto  tra
ricavi da traffico e costi operativi; 
    c) 10 per cento  per  la  definizione  di  livelli  occupazionali
appropriati. 
  Alla  verifica  del  soddisfacimento  degli  obiettivi  di  cui  ai
precedenti periodi si provvede ai sensi del successivo art. 5. 
  Le decurtazioni delle  risorse  finanziarie,  accertate  a  seguito
della verifica di cui ai periodi precedenti, sono  applicate  con  il
decreto di riparto di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge
6 luglio 2012, relativo  all'anno  successivo  a  quello  in  cui  e'
effettuata la citata verifica. 
  A decorrere dal 2017, il piano di riparto del Fondo  nazionale  per
il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, tiene conto  delle  eventuali  correzioni,
comunicate   dalle   aziende    di    trasporto    pubblico    locale
all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico  locale,  dei
dati utilizzati l'anno precedente per la verifica degli indicatori di
cui sopra con l'eventuale conseguente integrazione o riduzione  delle
risorse attribuite alle regioni interessate.»