Art. 4 
 
  L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11
marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal  titolo  «Adempimenti
successivi», e' sostituito dall'articolo di  seguito  riportato:  «Le
risorse  derivanti  dall'applicazione  delle  decurtazioni   di   cui
all'art. 3 del presente decreto, impegnate nell'anno  di  competenza,
sono destinate al fondo per essere  ripartite  l'anno  successivo  in
conto residui.»