Art. 4 L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Adempimenti successivi», e' sostituito dall'articolo di seguito riportato: «Le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, impegnate nell'anno di competenza, sono destinate al fondo per essere ripartite l'anno successivo in conto residui.»