Art. 2 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto  della  negoziazione:  Orkambi  e'
indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC),  in  pazienti
di eta' pari o superiore a 12 anni omozigoti per la mutazione F508del
nel gene CFTR. 
  Il  medicinale  Orkambi  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    confezione: 200 mg/125 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale  -  blister  (ACLAR/PVC/Alluminio)  -  112   (4x28)   compresse
(confezione multipla) - A.I.C. n. 044560011/E (in base 10) 1BHVNC (in
base 32). 
  Classe di rimborsabilita' «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 12.994,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21.445,30. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale (ivi comprese le strutture di natura  privato-convenzionata
con il Servizio sanitario nazionale) sul  prezzo  ex  factory  netto,
come da condizioni negoziali. 
  Ulteriore sconto da applicare sul prezzo netto di vendita, ogni  12
mesi,  tramite  procedura  di  payback  alle  regioni  a  fronte   di
provvedimento AIFA, come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa  complessivo  sull'ex  factory  come  da  condizioni
negoziali. 
  L'Azienda  rinuncia  formalmente  al  contenzioso  gia'  avviato  e
pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  RG
9/2/2017-74060 A, proposto per l'annullamento del provvedimento  AIFA
del 6 dicembre 2016, prot. 123452 nella parte in cui  la  Commissione
consultiva  tecnico-scientifica  dell'AIFA   «non   ha   riconosciuto
l'innovativita' terapeutica del farmaco», nonche' ad  ogni  eventuale
pretesa risarcitoria connessa alla pratica sopra definita. 
  Validita' del contratto: 12 mesi.  Le  condizioni  negoziali  sopra
indicate relative  alla  specialita'  medicinale  in  oggetto,  hanno
validita' di 12 mesi, decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della
relativa determinazione di  autorizzazione  e  classificazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o  dal  diverso  termine
ivi stabilito. Le condizioni negoziali si rinnovano per ulteriori  12
mesi, qualora una delle parti non faccia pervenire  all'altra  almeno
novanta giorni prima della scadenza naturale del presente  contratto,
una proposta di modifica delle  condizioni,  conformemente  a  quanto
disposto dal punto 7 della deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.
Qualora una delle parti, almeno novanta giorni prima  della  scadenza
naturale del contratto, faccia pervenire all'altra  una  proposta  di
modifica delle condizioni negoziali  gia'  vigenti,  l'AIFA  apre  il
processo negoziale secondo le modalita' previste  al  punto  5  della
Deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3 e fino alla conclusione del
procedimento resta operativo l'accordo precedente. Il rinnovo  tacito
si applica a tutte le condizioni di cui  all'accordo  negoziale,  ivi
compresa quella relativa al tetto di spesa.