Art. 2 Classificazione ai fini della rimborsabilita' Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Orkambi e' indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di eta' pari o superiore a 12 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR. Il medicinale Orkambi nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: confezione: 200 mg/125 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ACLAR/PVC/Alluminio) - 112 (4x28) compresse (confezione multipla) - A.I.C. n. 044560011/E (in base 10) 1BHVNC (in base 32). Classe di rimborsabilita' «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 12.994,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21.445,30. Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilita' del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilita' e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos ti-monitoraggio I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita' temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos ti-monitoraggio. Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale (ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) sul prezzo ex factory netto, come da condizioni negoziali. Ulteriore sconto da applicare sul prezzo netto di vendita, ogni 12 mesi, tramite procedura di payback alle regioni a fronte di provvedimento AIFA, come da condizioni negoziali. Tetto di spesa complessivo sull'ex factory come da condizioni negoziali. L'Azienda rinuncia formalmente al contenzioso gia' avviato e pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, RG 9/2/2017-74060 A, proposto per l'annullamento del provvedimento AIFA del 6 dicembre 2016, prot. 123452 nella parte in cui la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA «non ha riconosciuto l'innovativita' terapeutica del farmaco», nonche' ad ogni eventuale pretesa risarcitoria connessa alla pratica sopra definita. Validita' del contratto: 12 mesi. Le condizioni negoziali sopra indicate relative alla specialita' medicinale in oggetto, hanno validita' di 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della relativa determinazione di autorizzazione e classificazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dal diverso termine ivi stabilito. Le condizioni negoziali si rinnovano per ulteriori 12 mesi, qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del presente contratto, una proposta di modifica delle condizioni, conformemente a quanto disposto dal punto 7 della deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3. Qualora una delle parti, almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, faccia pervenire all'altra una proposta di modifica delle condizioni negoziali gia' vigenti, l'AIFA apre il processo negoziale secondo le modalita' previste al punto 5 della Deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3 e fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Il rinnovo tacito si applica a tutte le condizioni di cui all'accordo negoziale, ivi compresa quella relativa al tetto di spesa.