Art. 2 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 
 
  1. Nell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo l'articolo 7,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis (Delocalizzazione delle attivita' di bed &breakfast). -
1. E' ammessa la delocalizzazione temporanea delle attivita' di bed &
breakfast esercitate, alla data degli eventi sismici, in  conformita'
alla  vigente  normativa,  ferma  la  necessita'  del  possesso   dei
requisiti richiesti dalla disciplina regionale in materia. 
  2.  Gli  interventi  di  cui  al   comma   1,   sono   effettuabili
esclusivamente secondo le modalita' di cui alle lettere a) e  b)  del
comma 2  del  precedente  articolo  1.  Il  rimborso  determinato  in
applicazione del successivo art. 8  e'  commisurato  alla  superficie
della porzione dell'immobile distrutto o  danneggiato  che  risultava
adibita a struttura ricettiva al momento del sisma, ivi compresi  gli
spazi di servizio, ed e' incrementato di una quota  aggiuntiva,  pari
al 30% di quella adibita a struttura ricettiva al momento del  sisma,
al  fine  di  assicurare  la   presenza   sul   posto   del   gestore
dell'attivita' ricettiva, e dell'I.V.A. se non recuperabile. Inoltre,
la domanda di autorizzazione alla delocalizzazione comporta sempre la
rinuncia al contributo di cui all'art. 5, comma 2,  lettera  f),  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Nei casi di cui al presente articolo, la perizia  asseverata  di
cui all'art. 5, comma 4, deve specificare e documentare  la  porzione
di immobile destinata a struttura ricettiva, conformemente  a  quanto
attestato all'atto dell'avvio  dell'attivita'  di  bed  &  breakfast.
Inoltre,  alla  domanda  di  contributo  deve  essere  allegata   una
dichiarazione con la quale il richiedente si  impegna  ad  assicurare
all'utenza, presso il luogo ove avverra' la delocalizzazione, tutti i
servizi previsti dalla vigente normativa per gli esercizi  di  bed  &
breakfast.  L'accertamento  del  mancato  rispetto  di  tale  impegno
determina la decadenza dal contributo».