Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri 10  febbraio  2017  di
proroga  dello  stato  di  emergenza  al  18  agosto  2017  per   gli
eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria  e
Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato le stesse  regioni  dalla  seconda  decade  del  mese  di
gennaio 2017; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  9  febbraio  2017,  n.  9,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del  2017»,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del
2016,  recante  la  disciplina  delle   «Funzioni   del   Commissario
straordinario e dei Vice Commissari» e, in particolare,  il  comma  1
che, alla lettera e), stabilisce  che  il  commissario  coordina  gli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui
al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14; 
  Visto l'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del  2016
che disciplina, tra l'altro, la concessione  di  contributi  per  gli
interventi sui beni del patrimonio artistico  e  culturale,  compresi
quelli sottoposti a  tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, finalizzati, oltre che  alla  riparazione  e  al
ripristino degli edifici, anche agli interventi volti  ad  assicurare
la funzionalita' dei servizi  pubblici,  prevedendo  anche  opere  di
miglioramento  sismico   finalizzate   ad   accrescere   in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle  strutture  interessate,
esplicitamente includendovi, alla  lettera  a),  anche  gli  immobili
demaniali  o  di  proprieta'   di   enti   ecclesiastici   civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di  interesse  storico-artistico
ai sensi del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
citato decreto legislativo n. 42/2004; 
  Visto il comma 9 del citato art. 14, il quale prevede  che  per  la
fase di programmazione e ricostruzione dei  beni  culturali  e  delle
opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e  c)  si  promuove  un
Protocollo  di  intesa  tra  il  commissario  straordinario  per   la
ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei
beni ecclesiastici, al fine  di  concordare  priorita',  modalita'  e
termini per il recupero dei beni danneggiati; 
  Preso atto che il detto Protocollo di intesa, sottoscritto in  data
21 dicembre 2016,  definisce  le  modalita'  attraverso  cui  rendere
stabile e continuativa la consultazione e  la  collaborazione  tra  i
soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i
problemi in fase di ricostruzione; 
  Visto l'art. 15-bis, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in
particolare: 
    il comma 2, il quale dispone che i comuni possono effettuare  gli
interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa  in  sicurezza
degli edifici, per  evitare  ulteriori  danni  ai  beni  culturali  e
paesaggistici; 
    il comma 3, il quale prevede che le disposizioni del comma  2  si
applicano anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere
dai possessori o detentori dei beni culturali  immobili  e  dei  beni
paesaggistici; 
  Vista la circolare esplicativa del citato art. 15-bis  emanata  dal
Dipartimento di protezione civile il 22 dicembre 2016, con  la  quale
si  specifica  che  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  del  bene
culturale puo'  essere  realizzato  dal  proprietario,  possessore  o
detentore dei beni sia pubblici che privati, disponendosi altresi' le
modalita'  operative  attraverso  le  quali  gli  enti  ecclesiastici
attuatori possano immediatamente avviare gli interventi relativi agli
edifici  di  culto,  in  quanto  specificatamente  riconosciuti  beni
culturali immobili; 
  Rilevato che, a seguito delle  disposizioni  contenute  nel  citato
art. 15-bis e della circolare esplicativa del 22 dicembre  2016,  gli
enti  ecclesiastici,  possessori  o  detentori  dei  beni   culturali
utilizzati  come  luoghi   di   culto,   sono   abilitati   a   porre
immediatamente  in  essere  tutti   quegli   interventi   di   natura
esclusivamente provvisionale  finalizzati  alla  messa  in  sicurezza
degli immobili al fine di evitare  l'ulteriore  danneggiamento  degli
stessi; 
  Visto, in particolare, il  comma  3-bis  del  citato  art.  15-bis,
introdotto dalla legge n. 84 del 2017 di conversione decreto-legge n.
8 del 2017, il quale  prevede  che:  «...Al  fine  di  assicurare  la
continuita' del culto, i proprietari, possessori  o  detentori  delle
chiese site nei comuni di cui all'articolo 1,  ovvero  le  competenti
Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la
salvaguardia del  bene,  possono  effettuare,  secondo  le  modalita'
stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo
2, comma 2, ulteriori interventi  che  consentano  la  riapertura  al
pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali
interventi, per il perseguimento delle medesime finalita' di messa in
sicurezza e riapertura al pubblico, sia  possibile  porre  in  essere
interventi  anche  di   natura   definitiva   complessivamente   piu'
convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione  definitiva  e
di quella provvisoria di cui  al  precedente  periodo,  comunque  nei
limiti  di  importi  massimi   stabiliti   con   apposita   ordinanza
commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a
provvedervi secondo le  procedure  previste  nelle  citate  ordinanze
commissariali, previa acquisizione  delle  necessarie  autorizzazioni
delle competenti strutture del Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo e della valutazione di congruita'  dei  costi
previsti dell'intervento complessivo da parte del competente  Ufficio
speciale  per  la   ricostruzione.   L'elenco   delle   chiese,   non
classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo
del danno  ai  beni  culturali-chiese,  di  cui  alla  direttiva  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio  2015,
su cui  saranno  autorizzati  tali  interventi,  e'  individuato  dal
Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo
2,  comma  2,  tenuto  conto  degli  interventi  ritenuti  prioritari
nell'ambito dei programmi  definiti  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni  immobili
tutelati ai sensi della parte seconda del codice di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori  e'  comunque
subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza  regionale
costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4»; 
  Considerato che, a seguito degli  eventi  sismici  iniziati  il  24
agosto 2016, la quasi totalita' delle chiese  situate  nei  territori
dell'Italia centrale interessati dal terremoto  e'  stata  dichiarata
inagibile con ordinanze sindacali, e pertanto l'esercizio  del  culto
nei predetti territori risulta  sostanzialmente  precluso,  con  cio'
producendosi un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita delle
popolazioni colpite, anche in ragione del particolare  significato  e
del riferimento identitario che  molti  degli  edifici  in  questione
rivestono nel tessuto sociale delle comunita' locali; 
  Ritenuto che, per le motivazioni suesposte, la celere riapertura di
un luogo di culto concorre ad agevolare l'avvio degli  interventi  di
ricostruzione,  contribuendo   al   riconsolidamento   dell'aggregato
sociale e del tessuto di comunita' in tempi rapidi; 
  Preso atto che, ai sensi del piu'  volte  citato  art.  15-bis  del
decreto-legge n. 189 del 2016  e  della  circolare  del  Dipartimento
della protezione civile del 22 dicembre 2016, al fine  di  assicurare
la continuita' del culto, i proprietari, possessori o detentori delle
chiese site nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo  decreto-legge,
ovvero le competenti  diocesi,  contestualmente  agli  interventi  di
messa in sicurezza per la salvaguardia del bene,  possono  effettuare
interventi  provvisionali  che  consentano  anche  la  riapertura  al
pubblico delle chiese medesime; 
  Rilevato che il citato comma 3-bis dell'art. 15-bis,  in  combinato
disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del  medesimo
articolo, introduce per gli interventi in questione, ad evidenti fini
di  accelerazione  e  decentramento  amministrativo,  una  disciplina
parzialmente   derogatoria   rispetto   a   quella   generale   della
ricostruzione degli edifici  di  culto  contenuta  nell'art.  14  del
decreto-legge n. 189 del 2016, in quanto stabilisce: 
    a)  che  gli   interventi   siano   eseguiti   direttamente   dai
proprietari, possessori  e  detentori  degli  edifici  in  questione,
anziche' dalla centrale unica di committenza di cui all'art.  18  del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 (cosi' come  previsto  in  via
generale dal comma 7 dell'art. 14); 
    b) che i progetti degli interventi  siano  istruiti  e  approvati
dagli  uffici  speciali   per   la   ricostruzione   territorialmente
competenti, anziche' dal commissario straordinario come  previsto  in
via generale dal comma 5 dell'art. 14; 
    c)  che  il  provvedimento  di  concessione  dei  contributi  sia
adottato dai presidenti delle regioni - vice commissari, anziche' dal
commissario straordinario come stabilito dal  comma  5  del  medesimo
art. 14 (fermo restando che il contributo e' erogato in via  diretta,
come stabilito dal successivo comma 6); 
  Rilevato che, alla luce del modello procedimentale cosi' delineato,
il   ruolo   del   commissario   straordinario   deve    concentrarsi
nell'individuazione   a   monte   delle    chiese    interessate    e
nell'approvazione  degli  interventi  da  eseguire,   nonche'   nella
quantificazione delle risorse  economiche  necessarie  da  trasferire
alla   contabilita'   speciale   degli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione; 
  Considerato che, laddove  sono  previsti  interventi  di  messa  in
sicurezza sulle chiese, ai sensi del  comma  3-bis  dell'art.  15-bis
cosi'  come  modificato  dal  decreto-legge  n.  8  del  2017,  sara'
opportuno  verificare,  in  fase  di  esecuzione   degli   interventi
immediati,   la   possibilita'   di   procedere   alla    contestuale
realizzazione di opere definitive e non  provvisorie  secondo  quanto
disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la  possibilita'
in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere ed
alla conseguente convenienza economica; 
  Dato atto che, sulla base delle considerazioni suesposte, il gruppo
di lavoro istituito ai sensi dall'art. 3 del richiamato Protocollo di
intesa ha definito i seguenti requisiti per la predisposizione di  un
elenco di interventi urgenti  e  prioritari,  ai  fini  del  relativo
inserimento in un apposito programma di interventi immediati: 
    assenza di altri luoghi  di  culto  nell'ambito  territoriale  di
riferimento delle comunita'; 
    apertura al culto dell'edificio alla data del 24 agosto 2016; 
    livello  di  danneggiamento  modesto,   anche   risolvibile   con
interventi strutturali di carattere locale; 
  Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del  citato  gruppo
di lavoro del 1° febbraio, del 15 marzo e del 21 aprile  2017,  nelle
quali e' stato individuato un primo  elenco  di  chiese  da  inserire
nell'ambito del  programma  di  interventi  immediati  finalizzato  a
garantire, secondo  i  criteri  condivisi,  di  cui  all'art.  2  del
suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunita' per  consentire
la continuita' dello stesso in tempi brevi; 
  Vista l'ordinanza n. 23  del  5  maggio  2017,  recante  «Messa  in
sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici  iniziati  il
24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la  continuita'
dell'esercizio del culto.  Approvazione  criteri  e  primo  programma
interventi immediati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  maggio
2017, n. 113, e,  in  particolare,  l'art.  1,  con  cui  sono  stati
individuati ed approvati i criteri per la formazione del programma di
interventi immediati finalizzati  a  consentire  la  continuita'  del
culto; 
  Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni  sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del  clero
cattolico in servizio nelle diocesi» e, in particolare, gli  articoli
54, 55, 56, 57 e 58; 
  Ritenuto opportuno e necessario approvare un secondo  programma  di
interventi immediati che consenta  la  contestuale  esecuzione  degli
interventi di messa in sicurezza degli  immobili  e  degli  eventuali
interventi definitivi finalizzati alla riapertura al  pubblico  delle
chiese che hanno subito danni modesti, allo scopo  di  consentire  al
piu' presto la continuita' dell'esercizio del culto per le  comunita'
colpite dagli eventi sismici; 
  Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del  citato  gruppo
di lavoro del 5 giugno 2017 e del 15  giugno  2017,  nelle  quali  e'
stato individuato un secondo elenco di chiese da inserire nell'ambito
del  programma  di  interventi  immediati  finalizzato  a  garantire,
secondo  i  criteri  condivisi,  di  cui  all'art.  2  del   suddetto
Protocollo, un luogo  di  culto  alle  comunita'  per  consentire  la
continuita' dello stesso in tempi brevi; 
  Visto l'elenco  delle  chiese  predisposto  in  base  ai  requisiti
precedentemente concordati,  di  cui  all'allegato  A  alla  presente
ordinanza, in cui sono indicati la  localizzazione  comunale,  l'ente
attuatore e la denominazione dell'edificio; 
  Visto il protocollo d'intesa per la promozione ed il  potenziamento
della collaborazione volta ad azioni di restauro conservativo, tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale  di  proprieta'  del  Fondo
edifici di culto, sottoscritto  in  data  11  gennaio  2013,  tra  il
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  delle  liberta'  civili   e
dell'immigrazione  ed  il  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali; 
  Rilevato che il costo massimo dei lavori previsti,  come  stabilito
dal citato art. 15-bis del decreto-legge n. 189 del  2016,  e'  stato
fissato in  €  300.000,00  per  ogni  singolo  intervento,  ai  sensi
dell'art. 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  che,
sulla scorta delle indicazioni acquisite  circa  i  costi  presuntivi
degli interventi, e' stata approvata la ripartizione di  massima  fra
le   varie   diocesi    interessate    delle    risorse    necessarie
all'effettuazione degli interventi  immediati,  come  da  tabella  in
allegato B alla presente ordinanza; 
  Precisato che il costo  complessivo  del  programma  di  interventi
immediati finalizzato a garantire la riapertura al culto delle chiese
in questione e' posto  a  carico  delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Rilevato che i soggetti attuatori  degli  interventi  previsti  nel
programma degli interventi immediati che si approva con  la  presente
ordinanza sono individuati: 
    a) negli enti ecclesiastici civilmente  riconosciuti  cosi'  come
stabilito nella lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge
n. 189 del 2016, territorialmente competenti, in  ragione  del  fatto
che gli stessi dispongono delle capacita' amministrative, tecniche  e
operative necessarie per porre in atto le opere  previste  nei  tempi
rapidi coerenti con la finalita' del programma; 
    b) con riguardo alle chiese di proprieta'  pubblica,  negli  enti
pubblici proprietari ovvero,  relativamente  alle  chiese  del  Fondo
edifici di culto di cui agli articoli 54 e seguenti  della  legge  20
maggio 1985, n.  222,  nel  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  prevedere,  in  considerazione  della
differente  natura  dei  soggetti  attuatori,  diverse  modalita'  di
approvazione  dei  progetti  e  di  esecuzione  degli  interventi   e
disciplinare  le  modalita'  di   trasferimento   in   favore   delle
contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 4,  del  decreto-legge
n.  189  del  2016  delle  risorse  economiche  occorrenti   per   il
finanziamento degli interventi previsti dalla  presente  ordinanza  e
dall'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 15 giugno 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti; 
  Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la  procedura  oggetto
della presente ordinanza, in quanto va garantita  la  continuita'  di
culto in quei centri che non hanno neanche una  chiesa  agibile,  sia
tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria  efficacia
ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione  dei  criteri  e  del  primo  programma  di   interventi
  immediati per garantire la continuita' dell'esercizio del culto. 
 
  1. E' approvato, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza n. 23 del 5  maggio  2017,  il  secondo  programma  di
interventi immediati finalizzati a consentire  la  continuita'  delle
attivita' di culto nei territori  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  nelle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, come descritto nell'allegato A alla  presente
ordinanza, da eseguire mediante la  realizzazione  di  interventi  di
messa in  sicurezza,  finalizzati  alla  riapertura  al  culto  delle
chiese, previa acquisizione  delle  necessarie  autorizzazioni  delle
competenti  strutture  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo  rilasciate  nell'ambito  delle  Conferenze
disciplinate dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016  e  della
valutazione  di  congruita'  dei   costi   previsti   dell'intervento
complessivo  da  parte  del  competente  Ufficio  speciale   per   la
ricostruzione. Sara' cura dei soggetti attuatori verificare, in  fase
di  esecuzione  degli  interventi  immediati,  la   possibilita'   di
procedere alla contestuale realizzazione di opere  definitive  e  non
provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora
ne   emerga   la   possibilita'   in   relazione   alla   prevedibile
ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente  convenienza
economica. 
  2.  Gli  interventi  indicati   nell'allegato   A   riportano:   la
localizzazione comunale dell'edificio, il  soggetto  attuatore  e  la
denominazione dell'edificio. 
  3. Il costo complessivo del primo programma di interventi immediati
finalizzati a consentire la continuita' delle attivita' di culto,  al
loro   di   tutte   le   spese,   e'   pari   ad   €    29.152,500,00
(ventinovemilionicentocinquantaduemilacinquento/00).   Detta    somma
sara' ripartita: 
    a) per gli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, fra le diocesi interessate come precisato nell'allegato
B alla presente ordinanza, i cui  importi  sono  da  intendersi  come
limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi; 
    b) per gli interventi attuati  dagli  enti  pubblici  proprietari
ovvero dal Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, per le chiese di proprieta' del Fondo edifici  di  culto  di
cui agli articoli 54 e seguenti della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
fra i soggetti attuatori come precisato nell'allegato C alla presente
ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle
risorse utilizzabili da ciascun soggetto attuatore.