Art. 2 Attuazione degli interventi. 1. Gli interventi di cui all'allegato A, sia di messa in sicurezza che eventualmente di carattere definitivo, finalizzati ad assicurare la continuita' del culto, vengono realizzati dai soggetti attuatori secondo quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dal decreto-legge n. 8 del 2017, con le modalita' stabilite dalla presente ordinanza.