Art. 2 
 
                    Attuazione degli interventi. 
 
  1. Gli interventi di cui all'allegato A, sia di messa in  sicurezza
che eventualmente di carattere definitivo, finalizzati ad  assicurare
la continuita' del culto, vengono realizzati dai  soggetti  attuatori
secondo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis  dell'art.  15-bis   del
decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dal decreto-legge n. 8  del
2017, con le modalita' stabilite dalla presente ordinanza.