Art. 3 
 
                     Presentazione dei progetti 
 
  1. I soggetti  attuatori  degli  interventi  contenuti  nell'elenco
allegato A, individuati ai sensi dell'art. 15-bis, comma  3-bis,  del
decreto-legge  n.  189  del  2016  e  diversi  dagli  enti   pubblici
proprietari delle chiese  ovvero  dal  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  presentano  presso  i  competenti
uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3  medesimo  del
decreto-legge  i  progetti   riguardanti   la   realizzazione   degli
interventi  di  messa  in  sicurezza  e  degli  eventuali  interventi
definitivi finalizzati a consentire la riapertura  delle  chiese  ivi
individuate,  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente ordinanza. 
  2. Unitamente al progetto, il soggetto  attuatore  deve  presentare
apposita dichiarazione dalla quale risultino,  con  riferimento  alla
data dell'evento sismico: 
    a) gli estremi e la categoria catastali dell'edificio; 
    b) la sua superficie complessiva; 
    c) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilita'; 
    d)  il  nominativo  degli  eventuali  proprietari,  possessori  o
detentori a qualsiasi titolo dell'edificio; 
    e) il nominativo dei tecnici  incaricati  della  progettazione  e
della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza; 
    f) gli estremi di un conto corrente bancario dedicato su cui  far
confluire le somme erogate a titolo di contributo. 
  3. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente
affidati a imprese: 
    a) che risultino essere iscritte all'Anagrafe  antimafia  di  cui
all'art. 30, comma 6 del decreto n. 189 del 2016; 
    b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi
e previdenziali come attestato dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
    c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano  in
possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84  del  codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    d) scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,  mediante  apposita
procedura  concorrenziale  intesa  all'affidamento  dei  lavori  alla
migliore offerta. 
  4. Al progetto devono essere allegati: 
    a)  la  perizia   asseverata   dal   tecnico   incaricato   della
progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di
causalita' tra i danni rilevati e gli eventi sismici  del  24  agosto
e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio  2017,  con  espresso
riferimento  alla  scheda  per  il  rilievo   del   danno   ai   beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015; 
    b) la documentazione attestante l'iscrizione  dei  professionisti
incaricati  della  progettazione  e  della   direzione   dei   lavori
nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189  del
2016; 
    c) l'eventuale polizza assicurativa stipulata  prima  della  data
del sisma  per  il  risarcimento  dei  danni  conseguenti  all'evento
sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto. 
  5. Il progetto depositato all'Ufficio speciale per la ricostruzione
deve contenere: 
    a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari
sia per  la  messa  in  sicurezza  che  per  rimuovere  lo  stato  di
inagibilita' certificato dall'ordinanza comunale; 
    b) l'indicazione degli interventi edilizi da eseguire,  corredata
da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione; 
    c)  l'indicazione  degli  interventi  strutturali  da   eseguire,
sviluppata con adeguati elaborati,  nei  limiti  di  quanto  disposto
dalle  norme  tecniche  approvate  col  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  del  14  gennaio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008  e  dalle  «Linee  Guida  per  la
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio  culturale
allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni» di  cui  alla
circolare del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo n. 26/2010; 
    d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla  base  del
prezziario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189
del 2016 e integrato con le spese  tecniche,  distinte  per  ciascuna
prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti  dal
medesimo decreto-legge; 
    e) un'esauriente  documentazione  fotografica  dei  danni  subiti
dall'edificio. 
  6.  Ove  necessario,  l'Ufficio  speciale  per   la   ricostruzione
trasmette immediatamente copia del progetto  e  della  documentazione
necessaria al comune territorialmente competente per il rilascio  del
titolo abilitativo.