Art. 3 Presentazione dei progetti 1. I soggetti attuatori degli interventi contenuti nell'elenco allegato A, individuati ai sensi dell'art. 15-bis, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 e diversi dagli enti pubblici proprietari delle chiese ovvero dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, presentano presso i competenti uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 medesimo del decreto-legge i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Unitamente al progetto, il soggetto attuatore deve presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino, con riferimento alla data dell'evento sismico: a) gli estremi e la categoria catastali dell'edificio; b) la sua superficie complessiva; c) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilita'; d) il nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'edificio; e) il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza; f) gli estremi di un conto corrente bancario dedicato su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo. 3. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese: a) che risultino essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, comma 6 del decreto n. 189 del 2016; b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. 4. Al progetto devono essere allegati: a) la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalita' tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015; b) la documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; c) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto. 5. Il progetto depositato all'Ufficio speciale per la ricostruzione deve contenere: a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezza che per rimuovere lo stato di inagibilita' certificato dall'ordinanza comunale; b) l'indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione; c) l'indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 e dalle «Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni» di cui alla circolare del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo n. 26/2010; d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezziario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge; e) un'esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio. 6. Ove necessario, l'Ufficio speciale per la ricostruzione trasmette immediatamente copia del progetto e della documentazione necessaria al comune territorialmente competente per il rilascio del titolo abilitativo.