Art. 4 
 
                Istruttoria tecnica e amministrativa 
 
  1. Relativamente gli  interventi  di  cui  al  precedente  art.  3,
l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  cura  l'istruttoria  sul
progetto presentato, verifica la congruita' dei costi previsti  anche
ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura
definitiva e provvede a determinare l'importo massimo  ammissibile  a
contributo entro  il  termine  di  trenta  giorni  dal  deposito  del
progetto e della documentazione allegata. Il  predetto  termine  puo'
essere interrotto per una  sola  volta,  al  fine  di  richiedere  al
soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono
essere resi entro quindici giorni dalla richiesta. 
  2. Qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi
del decreto legislativo n. 42 del 2004, il progetto e' sottoposto  al
parere della Conferenza regionale di cui all'art. 16,  comma  4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016  per  l'acquisizione  delle  necessarie
autorizzazioni. 
  3. L'importo dei lavori ammissibili a contributo non puo'  in  ogni
caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono  ammissibili  a
contributo  nei  limiti  di  quanto   disposto   dall'ordinanza   del
commissario straordinario n. 12 del 2017 e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  4.  Esaurita  l'istruttoria,  il  presidente  di  Regione  -   vice
commissario, con  proprio  provvedimento,  rilascia  l'autorizzazione
all'effettuazione dell'intervento e adotta il decreto di  concessione
del  contributo,   dandone   notizia   al   comune   territorialmente
competente. 
  5.  L'adozione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  4,  laddove
necessario, e' preceduta dal rilascio del titolo abilitativo da parte
del Comune, il quale adotta le  proprie  determinazioni  entro  venti
giorni dal ricevimento della  documentazione  trasmessa  dall'Ufficio
speciale ai sensi del comma 6 dell'art. 3. 
  6. Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui
al comma 4, il soggetto attuatore provvede a trasmettere  all'Ufficio
speciale per la ricostruzione: 
    a) la documentazione relativa alla  procedura  selettiva  seguita
per  l'individuazione,  sulla  base  del   progetto   presentato   ed
assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal
quale risultino i criteri adottati e  le  modalita'  seguite  per  la
scelta; 
    b) documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice
dei  lavori  all'Anagrafe  antimafia   di   cui   all'art.   30   del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  7. L'inosservanza della previsione di cui  al  precedente  comma  6
determina la decadenza del contributo, nonche' l'obbligo di procedere
alla sua restituzione, ove gia' erogato.