Art. 4 Istruttoria tecnica e amministrativa 1. Relativamente gli interventi di cui al precedente art. 3, l'Ufficio speciale per la ricostruzione cura l'istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruita' dei costi previsti anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura definitiva e provvede a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata. Il predetto termine puo' essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta. 2. Qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, il progetto e' sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni. 3. L'importo dei lavori ammissibili a contributo non puo' in ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall'ordinanza del commissario straordinario n. 12 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Esaurita l'istruttoria, il presidente di Regione - vice commissario, con proprio provvedimento, rilascia l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento e adotta il decreto di concessione del contributo, dandone notizia al comune territorialmente competente. 5. L'adozione del provvedimento di cui al comma 4, laddove necessario, e' preceduta dal rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, il quale adotta le proprie determinazioni entro venti giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Ufficio speciale ai sensi del comma 6 dell'art. 3. 6. Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 4, il soggetto attuatore provvede a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione: a) la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta; b) documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016. 7. L'inosservanza della previsione di cui al precedente comma 6 determina la decadenza del contributo, nonche' l'obbligo di procedere alla sua restituzione, ove gia' erogato.