Art. 5 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo  per  gli  interventi  di  cui  all'art.  3,  come
determinato a norma del successivo art. 4, e' erogato in via  diretta
a favore del soggetto attuatore, a norma dell'art. 14, comma  6,  del
decreto-legge  n.  189  del  2016.  La  liquidazione  e'   effettuata
dall'Ufficio   speciale   per   la   ricostruzione   territorialmente
competente, mediante accredito sul conto  corrente  bancario  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera g), a valere sulle  risorse  disponibili
trasferite dal commissario straordinario nelle contabilita'  speciali
istituite ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge  n.  189
del 2016. 
  2. Per gli interventi di importo inferiore o pari a € 40.000,00, la
somma spettante e' liquidata ed erogata a seguito del deposito presso
l'Ufficio   speciale   dei    documenti    comprovanti    l'effettiva
realizzazione  dell'intervento,  previo  esperimento  dei   necessari
controlli  e,  comunque,  successivamente  alla  presentazione  della
documentazione di cui all'art. 4, comma 6. 
  3. Per gli interventi di importo superiore a € 40.000,00, ferme  le
previsioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 4,  a  richiesta
del soggetto interessato da formulare in sede  di  presentazione  del
progetto, puo' essere erogato, a  titolo  di  anticipazione,  il  10%
dell'importo del  contributo  approvato  all'atto  dell'adozione  dei
provvedimenti di cui  al  comma  4  dell'art.  4.  Su  richiesta  del
soggetto  attuatore,  da  formulare  nei  medesimi  termini,  possono
altresi' essere riconosciuti un'ulteriore anticipazione  fino  ad  un
massimo del 50%  dell'importo  del  contributo,  da  corrispondere  a
seguito della consegna dei lavori e dell'attivazione del cantiere, ed
ulteriori pagamenti a stati di avanzamento fino al 90% del contributo
concesso.  In  tali  ipotesi,  il  saldo  finale  e'   erogato   alla
presentazione dei documenti che comprovano l'effettiva  realizzazione
dell'opera ed esperiti i necessari controlli.