Art. 5 Erogazione del contributo 1. Il contributo per gli interventi di cui all'art. 3, come determinato a norma del successivo art. 4, e' erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore, a norma dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. La liquidazione e' effettuata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), a valere sulle risorse disponibili trasferite dal commissario straordinario nelle contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per gli interventi di importo inferiore o pari a € 40.000,00, la somma spettante e' liquidata ed erogata a seguito del deposito presso l'Ufficio speciale dei documenti comprovanti l'effettiva realizzazione dell'intervento, previo esperimento dei necessari controlli e, comunque, successivamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 4, comma 6. 3. Per gli interventi di importo superiore a € 40.000,00, ferme le previsioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 4, a richiesta del soggetto interessato da formulare in sede di presentazione del progetto, puo' essere erogato, a titolo di anticipazione, il 10% dell'importo del contributo approvato all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 4. Su richiesta del soggetto attuatore, da formulare nei medesimi termini, possono altresi' essere riconosciuti un'ulteriore anticipazione fino ad un massimo del 50% dell'importo del contributo, da corrispondere a seguito della consegna dei lavori e dell'attivazione del cantiere, ed ulteriori pagamenti a stati di avanzamento fino al 90% del contributo concesso. In tali ipotesi, il saldo finale e' erogato alla presentazione dei documenti che comprovano l'effettiva realizzazione dell'opera ed esperiti i necessari controlli.