Art. 6 Attuazione degli interventi relative alle chiese di proprieta' pubblica 1. Relativamente agli interventi, inseriti nell'allegato A della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, l'ente pubblico proprietario della chiesa ovvero, relativamente alle chiese del Fondo edifici di culto, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, predispone ed invia al commissario straordinario del Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate. 2. Entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata, il commissario straordinario del Governo, tramite i propri uffici, provvede all'istruttoria sul progetto presentato, verificando la congruita' dei costi previsti anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura definitiva e provvedendo a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo. Il termine di cui al precedente periodo puo' essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta. 3. Esaurita l'istruttoria ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario del Governo con proprio provvedimento, rilascia l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento ed adotta il decreto di concessione del contributo. 4. Ferme le previsioni dell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 con riguardo alle modalita' di convocazione e di funzionamento della Conferenza permanente di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, tutti i termini previsti nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 sono ridotti della meta'. I termini di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza commissariale n. 16 sono ridotti rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Nell'ambito della Conferenza permanente, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, in termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in tale ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie. 5. L'importo dei lavori ammissibili a contributo non puo' in ogni caso superare i 300 mila euro. Il soggetto attuatore provvede all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 148, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ferme le previsioni di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene secondo modalita' anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parita' di trattamento, la concorrenza e la rotazione, e viene effettuata tra tutti gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione, ovvero che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori, il soggetto attuatore provvede a comunicare, tempestivamente, al commissario straordinario del Governo la graduatoria dei concorrenti, affinche', previo suo inoltro alla struttura di missione di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 30, con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.