Art. 6 
 
          Attuazione degli interventi relative alle chiese 
                       di proprieta' pubblica 
 
  1. Relativamente agli interventi, inseriti  nell'allegato  A  della
presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal  precedente  art.
3, l'ente pubblico proprietario della  chiesa  ovvero,  relativamente
alle chiese del Fondo edifici di culto, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, predispone ed invia al commissario
straordinario del Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente ordinanza, i  progetti  riguardanti  la  realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza e degli  eventuali  interventi
definitivi finalizzati a consentire la riapertura  delle  chiese  ivi
individuate. 
  2. Entro il termine di trenta giorni dal deposito  del  progetto  e
della  documentazione  allegata,  il  commissario  straordinario  del
Governo,  tramite  i  propri  uffici,  provvede  all'istruttoria  sul
progetto presentato, verificando la  congruita'  dei  costi  previsti
anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi  di
natura definitiva  e  provvedendo  a  determinare  l'importo  massimo
ammissibile a contributo. Il termine di  cui  al  precedente  periodo
puo' essere interrotto per una sola volta, al fine di  richiedere  al
soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono
essere resi entro quindici giorni dalla richiesta. 
  3. Esaurita l'istruttoria ed acquisito il parere  della  Conferenza
permanente di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189  del
2016,  il  commissario  straordinario   del   Governo   con   proprio
provvedimento,    rilascia     l'autorizzazione     all'effettuazione
dell'intervento ed adotta il decreto di concessione del contributo. 
  4. Ferme le previsioni dell'ordinanza commissariale  n.  16  del  3
marzo  2017  con  riguardo  alle  modalita'  di  convocazione  e   di
funzionamento della Conferenza permanente di cui all'art.  16,  comma
1, del decreto-legge n.  189  del  2016,  tutti  i  termini  previsti
nell'ordinanza commissariale n. 16 del  3  marzo  2017  sono  ridotti
della meta'. I termini di  cui  all'art.  3,  comma  5  della  citata
ordinanza commissariale n. 16 sono ridotti  rispettivamente  a  dieci
giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute. Nell'ambito della Conferenza permanente, le
amministrazioni  coinvolte  rendono  le  proprie  determinazioni,  in
termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in  tale  ultimo
caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie. 
  5. L'importo dei lavori ammissibili a contributo non puo'  in  ogni
caso superare  i  300  mila  euro.  Il  soggetto  attuatore  provvede
all'individuazione  dell'impresa  esecutrice  dei  lavori,   mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 148, comma 7 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. Ferme le previsioni di cui  all'art.  30,
comma 6, del decreto-legge n. 189 del  2016,  l'individuazione  degli
operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata,
avviene  secondo  modalita'  anche  informatiche  che  assicurino  la
trasparenza,  la  parita'  di  trattamento,  la  concorrenza   e   la
rotazione, e viene effettuata tra tutti  gli  iscritti  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge  n.
189 del 2016, che abbiano i necessari  requisiti  di  qualificazione,
ovvero che abbiano presentato domanda di  iscrizione  nella  predetta
Anagrafe. Qualora al momento dell'aggiudicazione  disposta  ai  sensi
dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l'operatore  economico  non  risulti  ancora  iscritto   all'Anagrafe
antimafia  degli  esecutori,  il  soggetto   attuatore   provvede   a
comunicare, tempestivamente, al commissario straordinario del Governo
la graduatoria dei concorrenti, affinche', previo  suo  inoltro  alla
struttura di missione di cui all'art. 30, comma 1, del  decreto-legge
n. 189  del  2016,  vengano  attivate  le  verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2  del  medesimo
art.  30,  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di   iscrizione
pervenute.