Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati in complessivi € 29.152,500,00, si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a comunicare al commissario straordinario del Governo il numero dei progetti presentati ed approvati in applicazione delle previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 23 del 5 maggio 2017, nonche' l'entita' dei contributi riconosciuti. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, il commissario straordinario del Governo provvede a trasferire sulla contabilita' speciale intestata al presidente di Regione - vice commissario di risorse pari all'intero importo dei contributi concessi. 3. Relativamente agli interventi diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e con riguardo agli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono, ogni mese, a comunicare al commissario straordinario del Governo il numero dei progetti presentati ed approvati, nonche' l'entita' dei contributi riconosciuti. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, il commissario straordinario del Governo provvede a trasferire sulla contabilita' speciale intestata al presidente di Regione - vice commissario di risorse pari all'intero importo dei contributi concessi. 4. Relativamente agli interventi di cui al precedente art. 6, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire; c) una somma pari al 5% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformita' ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 5. Il commissario straordinario del Governo procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi del comma 4, mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare al commissario straordinario del Governo i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.