Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri economici derivanti  dall'attuazione  della  presente
ordinanza, stimati in complessivi  €  29.152,500,00,  si  provvede  a
valere sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  ordinanza,  gli  uffici  speciali  per   la   ricostruzione
provvedono a comunicare al commissario straordinario del  Governo  il
numero dei progetti presentati ed  approvati  in  applicazione  delle
previsioni di cui all'ordinanza commissariale  n.  23  del  5  maggio
2017, nonche' l'entita' dei contributi riconosciuti.  Entro  quindici
giorni dal ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  precedente
periodo,  il  commissario  straordinario  del  Governo   provvede   a
trasferire sulla contabilita' speciale  intestata  al  presidente  di
Regione - vice commissario di risorse  pari  all'intero  importo  dei
contributi concessi. 
  3. Relativamente agli  interventi  diversi  da  quelli  di  cui  al
precedente comma 2 e con riguardo agli interventi attuati dagli  enti
ecclesiastici   civilmente   riconosciuti   in    esecuzione    delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza, gli uffici  speciali
per  la  ricostruzione  provvedono,  ogni  mese,  a   comunicare   al
commissario  straordinario  del  Governo  il  numero   dei   progetti
presentati   ed   approvati,   nonche'   l'entita'   dei   contributi
riconosciuti. Entro dieci giorni dal ricevimento della  comunicazione
di cui  al  precedente  periodo,  il  commissario  straordinario  del
Governo provvede a trasferire sulla contabilita'  speciale  intestata
al  presidente  di  Regione  -  vice  commissario  di  risorse   pari
all'intero importo dei contributi concessi. 
  4. Relativamente agli interventi di cui al precedente  art.  6,  la
liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica  e
nei limiti di seguito indicati: 
    a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro  quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante
relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; 
    b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro  quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante
relativa  all'avvenuta  presentazione  dell'avanzamento  lavori   non
inferiore al 50% dei lavori da eseguire; 
    c) una somma pari al 5%  del  contributo  concesso,  entro  sette
giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante
relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del  certificato
di  verifica  di  conformita'  ovvero  del  certificato  di  regolare
esecuzione di cui all'art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016. 
  5. Il commissario straordinario del Governo procede  all'erogazione
del contributo, come determinato  ai  sensi  del  comma  4,  mediante
accredito sulla contabilita' della stazione appaltante.  La  stazione
appaltante provvede a rendicontare al commissario  straordinario  del
Governo i pagamenti effettuati mediante  le  risorse  trasferite,  ai
sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro sette
giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la  documentazione  ad
esso relativa.