Art. 8 
 
           Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 
 
  1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si  applicano
anche  agli  interventi  inseriti  nell'allegato   A   dell'ordinanza
commissariale n. 23 del 5 maggio 2017, in relazione  ai  quali,  alla
data di entrata in vigore della presente ordinanza,  non  sia  ancora
intervenuta la presentazione  del  progetto  da  parte  dei  soggetti
attuatori. 
  2. In considerazione dell'estrema urgenza connessa all'esigenza  di
garantire la continuita' di culto in quei centri che non hanno alcuna
chiesa agibile, la presente ordinanza e' dichiarata  provvisoriamente
efficace. La stessa entra in vigore dal giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione sul sito istituzionale  del  commissario  straordinario
del Governo ai fini della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni
delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  3. La presente ordinanza e' altresi' comunicata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario  del
Governo ai fini della ricostruzione nei territori  dei  comuni  delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall'evento
sismico del 24  agosto  2016,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
    Roma, 21 giugno 2017 
 
                                               Il Commissario: Errani 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, n. 1453