Art. 8 Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano anche agli interventi inseriti nell'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 23 del 5 maggio 2017, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia ancora intervenuta la presentazione del progetto da parte dei soggetti attuatori. 2. In considerazione dell'estrema urgenza connessa all'esigenza di garantire la continuita' di culto in quei centri che non hanno alcuna chiesa agibile, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 3. La presente ordinanza e' altresi' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 21 giugno 2017 Il Commissario: Errani Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1453