IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO PER LO SPORT 
 
 
  Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale,  che
il Ministro della salute, con decreto adottato  di  concerto  con  il
Ministro  delegato  al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui  praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   18   marzo   2011,    recante
"Determinazione dei criteri  e  delle  modalita'  di  diffusione  dei
defibrillatori automatici esterni"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute,  adottato  di  concerto
con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport  in
data 24  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale  e
linee  guida  sulla  dotazione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri  dispositivi  salvavita"  ed,  in
particolare, l'articolo 5 e l'allegato E; 
  Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori
semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle  societa'
sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017,  dopo
essere stato gia' differito dai decreti del Ministro della salute  11
gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio  2016  e
al 30 novembre 2016, nonche' sospeso fino alla  data  del  30  giugno
2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17  ottobre  2016,
n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre  2016,
n. 229; 
  Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale
24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta' interpretative
in ordine  alle  modalita'  applicative  delle  linee  guida  di  cui
allegato E del predetto decreto; 
  Ritenuto di dover precisare ed integrare  le  linee  guida  di  cui
all'allegato  E  del  decreto  ministeriale  24  aprile   2013,   con
riferimento sia  alle  modalita'  di  assolvimento  dell'onere  della
dotazione  e  manutenzione   del   defibrillatore   automatico,   sia
all'obbligo di garantire  la  presenza  di  una  persona  debitamente
formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare,  nonche'  con
riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti
sportivi; 
  Sentito il CONI; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Dotazione ed impiego  dei  defibrillatori  da  parte  delle  societa'
                      sportive dilettantistiche 
 
  1.   L'obbligo   di   dotazione   e   impiego   di   defibrillatori
semiautomatici  ed  eventuali  altri  dispositivi  salvavita  di  cui
all'articolo 7, comma 11, del decreto legge  13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, si intende  assolto  da  parte  delle  associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del  decreto
ministeriale 24 aprile 2013, alle  seguenti  condizioni:  a)  qualora
utilizzino un impianto sportivo, come definito  dall'articolo  2  del
decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996  e  avente  carattere
permanente, che sia  dotato  di  defibrillatore  semiautomatico  o  a
tecnologia  piu'  avanzata;  b)  qualora  sia  presente  una  persona
debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare
inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali  e  delle
discipline sportive associate, durante lo  svolgimento  di  attivita'
sportive  con  modalita'  competitive  ed  attivita'  agonistiche  di
prestazione disciplinate dagli enti di promozione  sportiva,  nonche'
durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche.