Art. 2 Obblighi 1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. 2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.