Art. 2 
 
 
                              Obblighi 
 
  1.  Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e  le  societa'
sportive  dilettantistiche  hanno  l'obbligo  di   accertare,   prima
dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti  all'uopo
incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno  dell'impianto
sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento  dello  stesso,
nel rispetto delle  modalita'  indicate  dalle  linee  guida  di  cui
all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. 
  2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e  le  societa'
sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto  sportivo  devono
assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia  presente  la
persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.