Art. 4 
 
 
Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio  e  attivita'
         sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle
gare   organizzate   dalle   associazioni   e    societa'    sportive
dilettantistiche:  a)  relative  alle  attivita'  sportive   di   cui
all'articolo 5, comma 3 del  decreto  ministeriale  24  aprile  2013,
nonche' a  quelle  a  ridotto  impegno  cardiocircolatorio,  elencate
nell'allegato A al presente decreto; b) al di  fuori  degli  impianti
sportivi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 giugno 2017 
 
                                   Il Ministro della salute: Lorenzin 
 
Il Ministro per lo sport: Lotti