Art. 4 Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche: a) relative alle attivita' sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonche' a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2017 Il Ministro della salute: Lorenzin Il Ministro per lo sport: Lotti