Art. 2 
 
  Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  il  trattamento  di  pazienti  con
diagnosi definita  o  probabile  di  sclerosi  laterale  amiotrofica,
secondo specifici criteri  indicati  nell'allegato  1  che  fa  parte
integrante della presente determinazione.