Art. 2 
 
         Modalita' e criteri di attribuzione del contributo 
 
  1. Dall'anno 2017, ai comuni di cui  all'art.  1,  spetta,  per  un
periodo  massimo  di  dieci   anni,   un   contributo   straordinario
commisurato al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti  ai
medesimi  enti  per  l'anno  2010,  nel  limite  degli   stanziamenti
finanziari  previsti,  ed  in  misura  non  superiore,  per  ciascuna
fusione, a 2 milioni di euro. 
  2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai  fondi
erariali stanziati e dal numero degli enti che  ogni  anno  ne  hanno
diritto, sara' assicurata nel limite massimo  dei  richiamati  fondi.
Qualora  le  richieste  di  contributo  erariale  determinato   nelle
modalita'  normative  richiamate   risultino   superiori   al   fondo
stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data
priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi  maggiori  anzianita',
assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con
anzianita' di contributo di un anno, incrementato  del  4%  per  ogni
anno di anzianita'.  Diversamente,  nel  caso  che  le  richieste  di
contributo  erariale  risultino  inferiori  al  fondo  stanziato,  le
disponibilita' eccedenti sono ripartite a favore degli  stessi  enti,
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.