Art. 2 Modalita' e criteri di attribuzione del contributo 1. Dall'anno 2017, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo massimo di dieci anni, un contributo straordinario commisurato al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. 2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalita' normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita', assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianita' di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianita'. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilita' eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.