Art. 3 Termini inoltro della documentazione 1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento, le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it 2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale e' attributo: nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno, da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.