Art. 4 
 
                      Ampliamento delle fusioni 
 
  1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti  parte  di
un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato  il
provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il  mese
successivo  all'adozione  del  provvedimento,   copia   della   legge
regionale di ampliamento della fusione al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per  gli  affari  interni  e  territoriali  -  Direzione
centrale della finanza locale, Piazza del Viminale 1,  00184  Roma  -
Ufficio       Sportello       Unioni,       all'indirizzo       mail:
finanzalocale.prot@pec.interno.it 
  2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di  un  comune
nato  per  fusione  comporta  la  rideterminazione   del   contributo
straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1°  gennaio
dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma
restando  la  decorrenza  originaria  del  contributo   straordinario
attribuito al  comune  fuso  prima  del  provvedimento  regionale  di
ampliamento.