IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 64, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), il quale dispone che, in relazione ai
commi 61 e 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli
articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' la percentuale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, e sono, altresi', determinate la normativa transitoria
e le relative decorrenze;
Visto il secondo periodo del medesimo art. 1, comma 64, della legge
n. 208 del 2015, il quale prevede che la rideterminazione delle
percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, del
citato testo unico delle imposte sui redditi non si applica ai
soggetti di cui all'art. 5 del medesimo testo unico;
Visto il comma 61 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, il
quale prevede la riduzione al 24 per cento dell'aliquota dell'imposta
sul reddito delle societa' a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2016;
Visto il successivo comma 62 del citato art. 1 della legge n. 208
del 2015, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto
per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2016, la riduzione all'1,20 per cento dell'aliquota della ritenuta a
titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 3-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente i redditi prodotti in forma associata;
Visto l'art. 47, comma 1, del predetto testo unico delle imposte
sui redditi, relativo agli utili distribuiti in qualsiasi forma e
sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati
nell'art. 73 del medesimo testo unico;
Visto l'art. 58, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui
redditi, concernente il concorso alla formazione del reddito
imponibile delle plusvalenze di cui all'art. 87 del medesimo testo
unico;
Visto l'art. 59 del predetto testo unico delle imposte sui redditi,
concernente gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al
patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'art. 73 del
medesimo testo unico, nonche' quelli relativi a titoli e strumenti
finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui
rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma
9, lettera b), del medesimo testo unico;
Visto l'art. 68, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui
redditi, relativo alle plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 67 del medesimo testo unico;
Visto l'art. 73, comma 1, lettera c), del predetto testo unico
delle imposte sui redditi, concernente i soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa';
Visto l'art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, concernente gli utili percepiti dagli enti non
commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del predetto
testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e
certificazione dei sostituti d'imposta;
Visto il decreto del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze 2
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n.
90, recante «Rideterminazione delle percentuali di concorso al
reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle
minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
Decreta:
Art. 1
Utili da partecipazione e proventi equiparati
1. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa', nonche' i proventi equiparati relativi a titoli e
strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui
rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma
9, lettera b), del medesimo testo unico, formati con utili prodotti a
partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura
del 58,14 per cento del loro ammontare.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti
dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, formati con utili prodotti
a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura
del 100 per cento del loro ammontare.
3. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti
dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, formati con utili prodotti
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26 per cento
del loro ammontare.
4. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella
avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i
dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con
utili prodotti dalla societa' o ente partecipato fino all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in
corso al 31 dicembre 2016.
5. L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti
dalla societa' o dall'ente partecipato nel corso del periodo compreso
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e i decrementi di tale
ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono
indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS
del modello di dichiarazione dei redditi delle societa' di capitali.
Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi
equiparati di cui all'art. 4, comma 6-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere data
separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel
periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli
maturati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai proventi derivanti da titoli e strumenti
finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, e alle
remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
del medesimo testo unico.
7. In caso di utili e proventi equiparati, nonche' di remunerazioni
erogate da societa' o enti non residenti, i dati e gli elementi
indicati nel comma 5 sono forniti dal soggetto partecipante
residente, previa attestazione da parte della societa' o dell'ente
estero, all'intermediario che interviene nella distribuzione degli
utili e dei proventi.