Art. 2 Plusvalenze e minusvalenze 1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile. 2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2017 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 871