Art. 2 
 
  1. Le modalita' di versamento previste dall'art. 1  sono  osservate
anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della  Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi  straordinari  al  Presidente
della Regione Siciliana,  disciplinati  dall'art.  23  dello  Statuto
della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto  legislativo  15
maggio 1946, n.  455,  e  dall'art.  9  del  decreto  legislativo  24
dicembre 2003, n. 373. 
  2. L'accertamento, la riscossione,  il  contenzioso  e  i  rimborsi
inerenti al  contributo  unificato  dovuto  per  la  proposizione  di
ricorsi straordinari al Presidente  della  Repubblica  e  di  ricorsi
straordinari al  Presidente  della  Regione  Siciliana  sono  curati,
rispettivamente,  dalla  segreteria  delle  sezioni  consultive   del
Consiglio di Stato e dalla  segreteria  del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana. 
  3. La gestione delle attivita'  di  cui  al  comma  2  decorre  dal
momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo
i presupposti di cui all'art. 11,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.  1199,  dal  momento
del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso
presso il Consiglio di Stato  o  presso  il  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana. 
  4.  Il  ricorso,  istruito  dall'Amministrazione   competente,   e'
trasmesso  al  Consiglio  di  Stato  o  al  Consiglio  di   giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta  di  parere,
insieme con gli atti e i documenti che vi si  riferiscono  e  con  la
ricevuta  di  versamento  del  contributo  unificato   ove   allegata
dall'interessato.