Art. 4 
 
                   Domanda di accesso al beneficio 
 
  1. Le domande di  accesso  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  da
presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, fatto
salvo quanto indicato all'art. 7, comma  1,  sono  accolte  entro  il
limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dal 2018 previsto dall'art. 1,  comma  250,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2.  Al  fine  di  verificare  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS procede al
monitoraggio delle domande di accesso al beneficio. 
  3. Qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del
numero  di  domande  rispetto  ai  limiti  annuali   di   spesa,   il
riconoscimento   del   beneficio   e'   differito    tenendo    conto
prioritaramente dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e,
infine, a parita' delle stesse, della  data  di  presentazione  della
domanda.